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Il Decreto Ministeriale modifica ed integra il
cosiddetto testo unico SISTRI (D.M.
18 febbraio 2011).
gennaio 2012
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Un
nuovo decreto ministeriale compendia i decreti
precedenti. Ecco il cosiddetto "testo unico"
SISTRI.
Scarica il testo del D.M. 18
febbraio 2011
febbraio
2011
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La legge di conversione del
D.-L. 208/2008 ha rinviato di un anno
l'impiego del nuovo modulo e l'applicazione
delle nuove regole. Resta invariata la
scadenza di presentazione della dichiarazione
ambientale: 30 aprile 2009.
Scarica
la
Legge
27 febbraio 2009, n. 13
Febbraio 2009
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Simile al D.Lgs. 151/2005 sui
RAEE per articolazione e con l'annunciata conferma
modello multiconsortile. La raccolta e il recupero
delle pile sono, infatti, affidati ad una
pluralità di "sistemi collettivi".
Scarica il Decreto
Dicembre 2008
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Scarica le sentenze della
Cassazione sui sottoprodotti (settembre 2008): Sentenza
32235 e Sentenza
35911.
Settembre 20008
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I riiuti da attività
estrattive sono esclusi dal campo di applicazione
del D.Lgs. 152/2006, ma con il Decreto Legislativo
117/2008 si è provveduto a
disciplinarne la gestione, recependo le
disposizioni comunitarie in materia.
Agosto 2008
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Il sistema RAEE non
è ancora diventato pienamente operativo
perché i distributori non sono ancora in
grado di assicurare il ritiro dei RAEE dismessi
dai cittadini. Con questa bozza di
decreto si intende giungere ad
una semplificazione degli adempimenti che
gravano sui commercianti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
Giugno 2008
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Con la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del D.M.
8 aprile 2008 si è
dettata una nuova disciplina per
l'autorizzazione dei centri di raccolta dei
rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
La norma qualifica questa attività come
una fase della raccolta, prevedendo che il
gestore sia iscritto alla prima categoria
dell'Albo gestori ambientali e che
l'autorizzazione alla realizzazione del centro
di raccolta sia rilasciata dal Comune.
Maggio 2008
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Febbraio 2008: Scarica gratuitamente il
Scarica...
Settembre 2007:
La conferenza Unificata ha espresso parere
favorevole, con condizioni, al nuovo schema di
riforma del D.Lgs. 152/2006
approvato in prima lettura dal Governo. Il testo
passa ora alle Commissioni Ambiente della Camera e
del Senato
Iil secondo e il
terzo correttivo sono confluiti in un nuovo schema di riforma del
Codice dell'Ambiente approvato in
prima lettura dal Consiglio dei Ministri. Il
provvedimento torna all'esame delle Commisisoni
parlamentari, ma l'iter del provvedimento deve
concludersi entro il 28 aprile 2008, pena la
decadenza della delega che il Parlamento ha
conferito al Governo.
Agosto 2007: il
secondo decreto correttivo del Codice
dell'Ambiente, relativo alle parti terza e quarta
del D.Lgs. 152/2006, è stato
dal Consiglio dei Ministri nel corso dell'estate.
Lo schema di decreto, che tra breve verrà
reso disponibile nella sezione del sito,
verrà ora rinviato alle Commissioni
Ambiente della Camera e del Senato.
Luglio 2007:
Approvato in prima lettura anche il terzo_correttivo
del D.Lgs. 152/2006, che apporta modifiche alla
prima e seconda parte del decreto.
Luglio 2007: Pareri delle
commissioni Ambiente della Camera e
del Senato in
merito allo schema del secondo decreto correttivo
del D.Lgs. 152/2007 proposto dal Governo.
Marzo 2007: Parere
della Conferenza Unificata Stato-Regioni
in merito allo schema del secondo decreto
correttivo del D.Lgs. 152/2007 proposto dal
Governo.
Pubblicato il
primo decreto correttivo. Il testo del decreto
è disponibile nella Sezione Normativa. In
discussione, invece, dopo la prima approvazione
del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 2006, il secondo provvedimento
(aggiornato a giugno 2007) con il quale sono state
introdotte modifiche
più significative al Codice
dell'Ambiente.
Il ministero
dell'Ambiente, con comunicato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 23/06/2006, ha dichiarato
inefficaci 17 dei 18 decreti attuativi del nuovo
Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006).
I provvedimenti, secondo la comunicazione
ministeriale, non
possono essere "giuridicamente produttivi di
effetti" in quanto privi del necessario
"visto" della Corte dei Conti.
Nella Sezione Normativa è
possibile richiedere il nuovo Codice dell'ambiente
(D.Lgs. 152/2006) e scaricare i primi 18 decreti attuativi.
I pareri delle Commissioni Ambiente della Camera e
del Senato sono disponibili nella sezione Normativa.
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Il sistema RAEE sta per
diventare operativo. Il 5 novembre 2007 è
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M.
25 settembre 2007, n. 185 che
disciplina le modalità di iscrizione al
Registro nazionale dei soggetti obbligati a
finanziare il trattamento dei RAEE. Dal 20
novembre decorrerà il termine di 90
giorni entro il quale i produttori e gli
importatori di apparecchi elettrici ed
elettronici dovranno obbligatoriamente
iscriversi al Registro. L'iscrizione sarà
indispensabile per operare o continuare ad
operare sul mercato.
Novembre 2007
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La pubblicazione del decreto
istitutivo del Comitato di Vigilanza e
controllo pone le basi, insieme
all'atteso decreto sul Registro dei produttori,
per l'avvio del sistema di raccolta e recupero dei
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche (RAEE).
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Quarto rinvio della data di partenza del sistema
RAEE (il primo era già contenuto nel D.Lgs.
151/2005). La nuova scadenza è ora quella
di entrata in vigore dei decreti ministeriali sul
Registro dei
soggetti obbligati a finanziare il trattamento
dei RAEE (Registro dei produttori) e sul
Comitato di
Vigilanza e Controllo. In ogni caso la
proroga della scadenza non potrà superare
il 31 dicembre 2007.
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Nessuna
variazione alla modulistica, ma diversa
articolazione dei soggetti obbligati. Nel MUD
2007, se non interverrà la modifica
prevista dal secondo decreto correttivo del D.Lgs.
152/2006, i PRODUTTORI di
rifiuti si limiteranno a documentare la produzione
e l'avvio al recupero o allo smaltimento dei
rifiuti PERICOLOSI. I PRODUTTORI
di rifiuti non dovranno pertanto includere nella
dichiarazione i rifiuti non pericolosi derivanti
da lavorazioni industriali o artigianali e i
rifiuti generati dal trattamento delle acque e
degli effluenti in atmosfera.
Critico, in
assenza di indicazioni ufficiali, l'adempimento
dell'obbligo di compilazione della dichiarazione
ambientale per i trasportatori di propri rifiuti
iscritti in via semplificata all'Albo Gestori
Ambientali.
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Il ministero dell'Ambiente ha presentato alle
istituzioni e alle associazioni imprenditoriali
coinvolte le bozze dei primi tre decreti attuativi
del D.Lgs. 151/2005. I decreti disciplinano le
modalità di iscrizione al Registro dei
soggetti obbligati al finanziamento del
trattamento dei RAEE (Registro dei produttori),
regolamentano il funzionamento del Comitato di
Vigilanza e controllo e, senza che ciò
fosse stato previsto dal D.Lgs. 151/2005,
istituiscono nuovi obblighi e adempimenti per i
commercianti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche. In particolare, la disciplina del
documento di trasporto semplificato per i RAEE, in
luogo del formulario, e quella della messa in
riserva di questa tipologia di rifiuti
presso i punti di vendita sono in contrasto con le
norma generali che regolano la materia.
Nella
Sezione Normativa
è possibile scaricare le bozze dei primi
3 decreti
attuativi del D.Lgs. 151/2005.
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Il Ministro dell'Ambiente, con circolare emessa in
data 23 giugno e resa nota tre giorni dopo,
consente la commercializzazione delle scorte di
apparecchi elettrici ed elettronici non conformi
alle prescrizioni della direttiva 2002/95/CE
presenti nei magazzini di produttori e importatori
alla data del 26 giugno 2006. Queste
apparecchiature, in deroga al divieto
introdotto dalla norma comunitaria,
potranno essere commercializzate fino
al 31 ottobre 2006. Per avvalersi di
questa possibilità i produttori e gli
importatori dovranno inviare al ministero,
entro il 1 luglio e con lettera raccomandata, gli
inventari delle scorte di magazzino non conformi.
Emissions trading: è stata effettuata,
con un anno di ritardo, l'assegnazione delle
quote di emissioni di CO2 ad ogni impianto
necessaria per operare sul mercato europeo delle
quote emissioni di gas ad effetto serra
operativo dal gennaio 2005. Nella Sezione Normativa è
disponibile il provvedimento di assegnazione.
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Il Governo, con DL 12
Novembre 2004, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 15/11/2004 (in seguito modificato in sede di
conversione), ha dettato le prime
disposizioni per l'applicazione della Direttiva 2003/87/Ce
in materia di scambio di quote di emissione dei
gas ad effetto serra nella Comunità
europea.
I gestori degli impianti che rientrano nel campo
di applicazione della direttiva avrebbero dovuto
presentare, entro il 5 dicembre 2004, la
domanda di autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra e comunicare, entro il 30
dicembre 2004 le informazioni necessarie ai fini
dell'assegnazione delle quote di emissione per
il periodo 2005-2007.
La legge di
conversione del DL 12 Novembre 2004 ha
introdotto pesanti sanzioni per le imprese che
non hanno rispettato tali obblighi.
Nella sezione del sito dedicata alla normativa sono
disponibili i testi dei provvedimenti attuativi.
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Il 15 novembre 2004, con un anticipo di qualche
mese rispetto ai tempi previsti, l’ISO
(Organizzazione Internazionale per la
Standardizzazione) ha pubblicato le versioni
riviste e migliorate della norme ISO 14001 e ISO
14004.
ISO 14001:2004 specifica i requisiti di un
sistema di gestione ambientale che consente ad
un organizzazione di controllare l’impatto
ambientale delle proprie attività,
prodotti e servizi e di migliorare in modo
continuo le prestazioni ambientali.
ISO 14004:2004 è una linea-guida relativa
agli elementi del sistema di gestione ambientale
ed alla sua messa in atto.
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La Russia ha annunciato la ratifica del
Protocollo di Kyoto. Il Governo russo ha
approvato un disegno di legge che, se ratificato
dalla Duma, porterà alla piena
operatività dell'accordo internazionale
per la riduzione delle emissioni in atmosfera
che causano alterazioni del clima.
Con il Protocollo di Kyoto, approvato nel 1997,
160 Paesi si sono impegnati ad operare per
ridurre le emissioni che, generando il
cosiddetto "effetto serra", provocano il
surriscaldamento del pianeta. Con
l'annunciata ratifica russa il totale di
emissioni dei Paesi aderenti arriverà al
61,6 per cento, superando il limite minimo (55%)
per l'effettiva entrata in vigore degli impegni
assunti con la sottoscrizione del protocollo.
Nel 1991 gli USA - responsabili del 36,1% delle
emissioni globali - rifiutarono di
sottoscrivere il trattato, causando una
situazione di impasse dell'accordo dalla quale
si è potuto uscire solo a seguito della
decisione russa.
A seguito dell'entrata in vigore dell'accordo
gli impegni di riduzione delle emissioni assunti
dall'Italia e dall'Unione Europea diverranno
ancora più stringenti, per questo motivo
è opportuno che ogni impresa assoggettata
agli obblighi di riduzione delle emissioni
valuti sia le misure di contenimento da
adottare sia la possibilità di impiegare
gli "strumenti flessibili" - Emissions
Trading, CDM, JI - per raggiungerei target
previsti.
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A più di un anno dall'approvazione del
decreto che impone alle pubbliche
amministrazioni e alle società a
prevalente capitale pubblico di acquistare
almeno il 30% di beni derivati dal recupero di
rifiuti (DM 203/2003) sono state definite con
circolare ministeriale le modalità di
iscrizione al repertorio del recupero per due categorie
di materiali e di prodotti, quelli tessili e
quelli plastici.
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Dal
1° gennaio 2005 circa 15.000 impianti in
Europa dovranno perseguire gli obiettivi di
riduzione delle emissioni che causano
l’effetto serra e alterano il clima globale
del pianeta. In particolare le attività
economiche indicate dalla Direttiva 2003/87/CE
dovranno ridurre le emissioni di C02
introducendo specifiche misure di contenimento
o ricorrendo al mercato europeo dei permessi
di emissione (Emissions Trading System).
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Federambiente, in collaborazione con i gestori
del sito http://www.rifiutilab.it,
ha recentemente messo a disposizione una serie
di strumenti utili a definire politiche ed
azioni di "Prevenzione e minimizzazione dei
Rifiuti".
La sezione del sito - http://www.rifiutilab.it/prevenzione
- ospita strumenti di carattere
legislativo/normativo, economico e volontario, e
presenta un primo censimento delle iniziative
del settore pubblico (ad opera di enti locali,
enti gestori, ONG e altre associazioni presenti
sui territori locali) e privato
finalizzate a ridurre la quantità e la
pericolosità dei rifiuti.
Una particolare attenzione è dedicata
alle azioni di Green Public Procurement.
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L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti comunica quanto segue:
"A seguito della recente emanazione delle
seguenti norme:
* Deliberazione del Comitato
nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti n.1 del 30/03/2004 -
Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo
nella categoria 10 - Bonifica dei beni
contenenti amianto;
* Deliberazione del Comitato
nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti n. 2 del 30/03/2004
- Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella
categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti
amianto;
* D.M. 05/02/2004 -
Modalità ed importi delle garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore
dello Stato dalle imprese che effettuano le
attività di bonifica dei beni contenenti
amianto.
viene attivata
la categoria 10 dell'Albo relativa alla
bonifica dei beni contenenti amianto, cui
dovranno iscriversi le imprese che svolgono
tale attività.
L'incarico di responsabile tecnico delle imprese
in attività alla data di efficacia della
Deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo
n.1 del 30/03/2004 e che hanno presentato
domanda d'iscrizione entro il termine previsto
dall'articolo 30, comma 8, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n.22, cioè
entro il 14/06/2004, può essere assunto
dal legale rappresentante dell'impresa, anche in
assenza dei requisiti di cui al comma 1. In tal
caso le imprese interessate hanno l'obbligo di
soddisfare tali requisiti entro cinque anni
dalla data d'iscrizione. A tal fine le imprese
dimostrano di essere in attività alla
data di efficacia della Deliberazione del
Comitato nazionale dell'Albo n.1 del 30/03/2004
mediante la presentazione di copia autentica
della relazione predisposta ai sensi dell'art. 9
della legge 27 marzo 1992, n. 257, o di copia
autentica di almeno un piano di lavoro
presentato alle Aziende Sanitarie Locali ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277.
L'iscrizione delle imprese che svolgono
l'attività di bonifica di beni contenenti
amianto all'Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti , come
previsto dall'articolo 1 del D.M. 05/02/2004,
è subordinata alla presentazione di
"idonea garanzia finanziaria in misura
dipendente dall'attività potenzialmente
svolta, a copertura delle obbligazioni connesse
alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica,
ripristino ambientale, realizzazione di
eventuali misure di sicurezza, trasporto e
smaltimento dei rifiuti".
La garanzia finanziaria deve essere prestata per
tutta la durata dell'iscrizione all'Albo.
La competente Sezione regionale dell'albo
provvederà a comunicare tempestivamente e
contestualmente al fideiussore ed al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ogni
provvedimento di sospensione dell'efficacia
dell'iscrizione o di cancellazione dell'impresa
dall'albo nonché, qualora ricorrano i
presupposti e le condizioni di cui all'articolo
1 del D.M. 05/02/2004 ad escutere la garanzia
finanziaria.
Alle imprese che risultino registrate ai sensi
del regolamento 93/1836/CEE, e successive
modificazioni ed integrazioni (regolamento
EMAS), si applica il trenta per cento degli
importi previsti all'articolo 3 del D.M.
05/02/2004".
Per ulteriori
informazioni:
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Il provvedimento si caratterizza per una diversa,
e più ampia, definizione del concetto di
rifiuto sanitario e per una serie di articolate
prescrizioni relative alle modalità di
imballaggio, di stoccaggio e di gestione di questa
tipologie di rifiuti.
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Una sentenza della Corte di Cassazione offre
ulteriori elementi per tentare di risolvere il
problema.
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Per ulteriori informazioni: direzione@eco-nomos.com
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Tel. 02/36503546
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